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R.D. 29/04/1915 n. 573Art. 42. Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nelle presenti norme è punita con l'ammenda da £. 20 a £. 2000. Della trasgressione è responsabile il proprietario, o chi in sua vece, che abbia ordinato i lavori salvo che venga dimostrato ne sia imputabile il direttore od assuntore di lavori, nel qual caso, oltre all'ammenda potrà a questi ultimi essere inflitta la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte. Art. 43. Appena avuta notizia del fatto costituente la contravvenzione, il pretore deve immediatamente ordinare, quando sia ciò necessario, le convenienti constatazioni tecniche, per mezzo dell'ufficio del genio civile, salvo che questo non vi avesse di già provveduto. Il genio civile, sia d'ufficio, che su richiesta del pretore procederà quando sia necessario all'accertamento della contravvenzione mediante accesso sul luogo e regolare processo verbale che rilevi particolareggiatamente lo stato di fatto in rapporto alle prescrizioni di legge. Il verbale, sottoscritto dall'ufficiale che ha accertato la contravvenzione e dal trasgressore o in mancanza da due testimoni, e vistato dall'ingegnere capo del genio civile, sarà trasmesso al pretore, con rapporto contenente la proposta delle necessarie modificazioni o demolizioni od al prefetto quando si verificheranno le condizioni dell'art. 53. Art. 44. Sul verbale di accertamento, di cui all'articolo precedente, il pretore emette immediatamente decreto motivato, col quale a) pronuncia condanna alla pena dovuta, nonché alle spese processuali e, ove occorra, ai danni b) ordina le necessarie modificazioni demolizioni o assegnando all'uopo un breve termine c) commina, pel caso che decorresse inutilmente il termine assegnato, la demolizione d'ufficio, e questa anche per le opere non tempestivamente modificate d) avverte il contravventore che l'efficacia esecutiva del decreto è subordinata alle condizioni di cui all'articolo seguente. Art. 45. Il decreto è, per cura del cancelliere, notificato senza ritardo all'interessato. Se entro 10 giorni dalla notificazione questi non faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e, fatta l'istanza, non comparisca all'udienza designata, nè giustifichi un legittimo impedimento, il decreto acquista forza di giudicato ed il pretore ne ordina la esecuzione. Se nel termine stabilito, l'interessato faccia istanza perchè sia fissato il dibattimento e all'udienza designata comparisca, il decreto si considera come non avvenuto; nel caso che la sentenza sia di condanna, essa infligge una pena non inferiore al doppio di quella precedentemente pronunziata e contiene il termine per la modificazione o la demolizione delle opere abusive. Art. 46. Dal momento della notifica e sino al provvedimento definitivo l'intimato è tenuto a sospendere i lavori e, se contravvenga a tale obbligo, è punito ai sensi dell'art. 42. Art. 47. Quando ai fini del dibattimento siano necessari ulteriori o migliori accertamenti tecnici, il pretore ad istanza dell'imputato o di ufficio nominerà uno o più periti, scegliendoli fra gli ingegneri dello stato o di altre pubbliche amministrazioni. Art. 48. I provvedimenti di cui alle lettere b e c dell'art. 44 sono da emettere, sia nei decreti, che nelle sentenze, anche quando l'azione penale sia prescritta altrimenti estinta. I provvedimenti stessi non sono applicabili al proprietario o a chi abbia ordinato i lavori giusta l'art. 42, il quale dopo aver proceduto a riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni abbia domandato ed ottenuto dal genio civile la dichiarazione che sono state osservate le presenti norme. Art. 49. una copia di ogni decreto, ordinanza di esecuzione o sentenza, che vengano emessi in virtù delle precedenti disposizioni dovrà, entro 5 giorni dalla sua data, essere notificata per cura del cancelliere al competente ufficio del genio civile. Il termine per produrre appello nell'interesse dell'amministrazione non decor- re se no dal giorno della avvenuta notificazione. Art. 50. Se, divenuto esecutivo il decreto ed irrevocabile la sentenza, il condannato non si uniformi all'obbligo impostogli di modificare o demolire le opere in contravvenzione, esso è punito con ammenda di £. 10 per ogni giorno di ritardo. L'ufficio del genio civile con l'assistenza, se del caso, della forza pubblica, procederà a spese del contravventore alle demolizioni come alla lettera dell'art. 44. Nessuna azione è ammessa pel risarcimento dei danni in dipendenza di tali demolizioni, a meno che non siano derivati da inosservanza delle usuali regole d'arte. Art. 51. Le sentenze sono, in ogni caso, appellabili e il termine per l'appello è di giorni 15, ferme, per la decorrenza di questo, le distinzioni di cui all'art. 355 del codice di procedura penale, e salvo il disposto del precedente art. 49. Art. 52. Le norme che regolano la condanna condizionale non sono applicabili alle condanne pronunciate in applicazione delle precedenti disposizioni. Art. 53. Quando concorrano ragioni di particolare gravità ed urgenza, il prefetto può, per le modificazioni o demolizioni richieste dall'osservanza delle presenti norme, valersi del procedimento stabilito dall'art. 378 della legge sui lavori pubblici. In questo caso spetta esclusivamente al prefetto di promuovere l'azione penale. Art. 54. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ufficiali del genio civile, gli ingegneri degli uffici tecnici provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali e, in gene- re, tutti gli agenti giurati al servizio dello stato, delle provincie o dei comuni, sono incaricati di vigilare per l'esecuzione delle disposizioni contenute nelle presenti norme e di accertare secondo la propria competenza e di denunziare le contravvenzioni. I sudditi funzionari quando debbono accedere per altri incarichi qualsiansi nei comuni danneggiati debbono compatibilmente con gli stessi incarichi accertare se le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni procedono in conformità delle presenti norme. TITOLO VI Disposizioni transitorie Art. 55. Per i lavori di costruzione, ricostruzione e riparazione degli edifizi che si trovano in corso di esecuzione alla data della pubblicazione delle presenti nor- me, devono applicarsi le disposizioni dei titoli precedenti, per quanto siano compatibili con lo stato avanzato delle costruzioni. Spetta al Prefetto su proposta dell'ufficio del genio civile di ordinare caso per caso le modifiche o varianti che devono essere apportate alle opere in corso. Contro il provvedimento del prefetto non è ammesso alcun ricorso, nè in se- de amministrativa, nè in sede giurisdizionale. Art. 56. I sostegni per condutture elettriche aeree di qualsiasi specie, che alla data della pubblicazione delle presenti norme, si trovano fissati ai muri degli edifizi, debbono essere rimossi e ricollocati indipendenti dai muri stessi ai sensi del precedente art. 22, salvo quando sia riconosciuta dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile, innocua la loro conservazione. Per la rimozione verrà dal prefetto, sentito il competente ufficio del genio ci vile, assegnato, a chi di ragione, un termine, dopo il quale l'inosservanza verrà considerata come una contravvenzione e si procederà contro il trasgressore a termine delle sanzioni di cui al precedente titolo v. Art. 57. Fino a quando rimarranno in funzione i RR. commissari istituiti xxx i circondari di Avezzano e di Sora, spetteranno ad essi le attribuzioni conferite ai prefetti dalle presenti norme. Visto, d'ordine di sua Maestà (come da R.D. in data 29/04/1915) il presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno Salandra. il ministro dei Lavori pubblici Ciuffelli. il ministro per la Grazia e Giustizia e per i Culti Orlando. |
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